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regolarità del minore straniero - Azienda Sociale Sud Est Milano

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Regolarità del minore straniero

 

Il minore sotto i 14 anni può essere iscritto sul permesso di soggiorno del genitore che ha la posizione più favorevole (es. padre regolare con p.d.s. per lavoro, madre irregolare: il figlio può (conviene che sia) essere iscritto sul p.d.s. del padre); sopra i 14 anni di regola deve avere un passaporto autonomo, con lievi differenze tra i Paesi, e può soggiornare in Italia se dotato di permesso di soggiorno. Si evidenzia che comunque il minore sotto i 18 anni non è espellibile dal territorio nazionale.

I minori non possono essere espulsi, salvo il diritto/dovere all’unità familiare, dunque a seguire il genitore o l’affidatario espulso (es. se il genitore riceve un decreto di espulsione, il figlio risulta espulso con il genitore).

La donna in stato di gravidanza è anch’essa inespellibile e ha diritto al permesso di soggiorno per salute, per tutta la gravidanza e fino a sei mesi dopo la nascita del bambino. Alla fine di tale periodo la madre diventa irregolare, in quanto tale permesso non è prorogabile, né convertibile per motivi di lavoro né di attesa occupazione. Anche in questo caso la donna ha bisogno del passaporto per avere il permesso di soggiorno per salute.

I permessi di soggiorno hanno caratteristiche diverse

a) per motivi familiari - la durata dipende dalla durata del p.d.s. del genitore con cui il minore si ricongiunge;

b) per protezione sociale - non occorre il passaporto, la durata è di 6 mesi rinnovabile, secondo il progetto

di tutela curato dall’Ente Locale sulla base della dichiarazione o della denuncia di sfruttamento;

c) per richiesta di protezione internazionale che comprende motivi umanitari, asilo e protezione sussidiaria: non occorre passaporto, durata variabile a seconda dello status riconosciuto dalla dichiarazione rilasciata presso le Commissioni Territoriali competenti, il permesso è rinnovabile;

d) per affidamento – rilasciato sulla base di un provvedimento del T.M., ha durata di 12 mesi, rinnovabile ogni uno o due anni a seconda della situazione fino al compimento della maggiore età oppure fino alla revoca del provvedimento di affido da parte della stessa Autorità Giudiziaria;

e) per studio – sempre a tempo determinato, riguarda i maggiori di anni 18 purché siano garantite economicamente (occorre dimostrare di avere in Banca almeno € 4.800) le caratteristiche di mantenimento a cura di genitori familiari altro o in autonomia ed essere in possesso di visto rilasciato dall’ambasciata italiana nel paese d’origine;

f) per cure mediche – è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche, opportunamente documentate, non rinnovabile per altro titolo;

g) per minore età – riguarda i minori stranieri soli non accompagnati e tutti i minori che non possono ottenere un altro p.d.s. (residuale) per il periodo di sei mesi, rinnovabili, fino al limite del compimento del diciottesimo anno d’età;

h) per affidamento al tutore quando il minore è sottoposto a tutela con decreto di nomina a cura dell’Ufficio del Giudice Tutelare – questa tipologia è assimilabile all’affidamento ai servizi sociali per durata e conversione; per questo e per l’affido ai servizi sociali di minori non accompagnati è necessario, all’atto della conversione, essere in possesso di altre caratteristiche tra cui fondamentale è il parere positivo alla permanenza da parte del Comitato per i Minori Stranieri del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Per un minore affidato o sottoposto a tutela, la presentazione della domanda ed il ritiro viene effettuata dall’affidatario o dal tutore alla Questura.

 

 

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